Sentenza della Corte Costituzionale sull’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità nel sistema contributivo

Sentenza della Corte Costituzionale sull’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità nel sistema contributivo

27/07/2025



La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 dell’8-8-1995


La recente sentenza n. 94 della Corte costituzionale ha segnato un punto di svolta importante nel trattamento dell’assegno ordinario di invalidità, sancendo che questo beneficio può essere integrato al minimo anche quando viene calcolato secondo il sistema contributivo. Questa decisione nasce in seguito all’ordinanza di remissione della Corte di cassazione e alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della L. 335/1995, nella parte in cui escludeva la possibilità di integrazione qualora la prestazione fosse liquidata interamente con il metodo contributivo.

La questione era stata sollevata da un lavoratore invalido a cui l’INPS aveva negato l’integrazione al minimo sul proprio assegno di invalidità, interamente contributivo in quanto tutti i suoi contributi erano stati versati dopo il 31 dicembre 1995. Se invece la prestazione fosse stata liquidata col sistema retributivo, la legge già ne prevedeva l’integrazione al minimo, laddove presenti i requisiti. La Corte ha così riconosciuto l’irragionevolezza di tale esclusione per chi, pur avendone i requisiti, riceve una prestazione calcolata solo sulle contribuzioni accreditate dopo il 1995.

La Corte costituzionale ha sottolineato diversi motivi alla base della sua decisione:

  • La funzione specifica dell’assegno di invalidità: Questo strumento è pensato per chi, a causa di una infermità fisica o mentale, ha visto drasticamente ridotta la propria capacità lavorativa. Basta infatti aver maturato 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni, per accedervi.
  • Modalità di integrazione: L’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità non comporta un adeguamento automatico alla soglia minima per tutti, ma prevede solo l’aggiunta di un importo pari all’assegno sociale, sostenuto dal fondo sociale (GIAS) e finanziato attraverso la fiscalità generale. Questo meccanismo non incide quindi sui principi di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale su cui si basa il divieto introdotto dalla L. 335/1995.
  • Esigenza di tutela precoce: Il lavoratore invalido, spesso più giovane dell’età pensionabile e privo di altre tutele come l’assegno unico o l’invalidità civile, rischierebbe di trovarsi senza un adeguato sostegno economico, se privato di questa integrazione.

La sentenza ha effetto dalla data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da subito, quindi, si possono ricalcolare – sempre che siano rispettati i limiti reddituali previsti – tutti gli assegni ordinari di invalidità totalmente contributivi, sia quelli liquidati o richiesti dal 10 luglio 2025, sia quelli già liquidati in passato (ma in tal caso con effetto economico solo da questa data in avanti, e senza corrispettivo di arretrati).

Per chi si trova in questa situazione, è raccomandato rivolgersi agli uffici del Patronato Inas Cisl per valutare ogni singolo caso e procedere con eventuali domande di ricostituzione della prestazione.

Si attende, infine, la circolare operativa che l’INPS dovrà pubblicare per fornire le istruzioni applicative. Nel frattempo, resta attivo il supporto degli uffici sindacali per ogni necessità.

Questa pronuncia rappresenta un’importante garanzia di tutela economica per molte persone in condizioni di fragilità, suggerendo che il sistema contributivo, per essere equo, deve prevedere correttivi che consentano condizioni di vita dignitose anche a chi si trova in situazioni di svantaggio e bisogno.

 



Fonte: Fnp Cisl