27/07/2025
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 dell’8-8-1995
La recente sentenza n. 94 della Corte costituzionale ha segnato un punto di
svolta importante nel trattamento dell’assegno ordinario di invalidità,
sancendo che questo beneficio può essere integrato al minimo anche quando viene
calcolato secondo il sistema contributivo. Questa decisione nasce in seguito
all’ordinanza di remissione della Corte di cassazione e alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della L. 335/1995, nella
parte in cui escludeva la possibilità di integrazione qualora la prestazione
fosse liquidata interamente con il metodo contributivo.
La questione era stata sollevata da un lavoratore invalido a cui l’INPS
aveva negato l’integrazione al minimo sul proprio assegno di invalidità, interamente
contributivo in quanto tutti i suoi contributi erano stati versati dopo il 31
dicembre 1995. Se invece la prestazione fosse stata liquidata col sistema
retributivo, la legge già ne prevedeva l’integrazione al minimo, laddove
presenti i requisiti. La Corte ha così riconosciuto l’irragionevolezza di tale
esclusione per chi, pur avendone i requisiti, riceve una prestazione calcolata
solo sulle contribuzioni accreditate dopo il 1995.
La Corte costituzionale ha sottolineato diversi motivi alla base della sua
decisione:
- La funzione specifica dell’assegno di invalidità: Questo strumento è pensato per chi, a causa di
una infermità fisica o mentale, ha visto drasticamente ridotta la propria
capacità lavorativa. Basta infatti aver maturato 5 anni di contributi, di
cui almeno 3 negli ultimi 5 anni, per accedervi.
- Modalità di integrazione:
L’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità non comporta un
adeguamento automatico alla soglia minima per tutti, ma prevede solo
l’aggiunta di un importo pari all’assegno sociale, sostenuto dal fondo
sociale (GIAS) e finanziato attraverso la fiscalità generale. Questo
meccanismo non incide quindi sui principi di sostenibilità finanziaria del
sistema previdenziale su cui si basa il divieto introdotto dalla L.
335/1995.
- Esigenza di tutela precoce: Il
lavoratore invalido, spesso più giovane dell’età pensionabile e privo di
altre tutele come l’assegno unico o l’invalidità civile, rischierebbe di
trovarsi senza un adeguato sostegno economico, se privato di questa
integrazione.
La sentenza ha effetto dalla data successiva alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Da subito, quindi, si possono ricalcolare – sempre che siano
rispettati i limiti reddituali previsti – tutti gli assegni ordinari di
invalidità totalmente contributivi, sia quelli liquidati o richiesti dal 10 luglio
2025, sia quelli già liquidati in passato (ma in tal caso con effetto economico
solo da questa data in avanti, e senza corrispettivo di arretrati).
Per chi si trova in questa situazione, è raccomandato rivolgersi agli
uffici del Patronato Inas Cisl per valutare ogni singolo caso e procedere con
eventuali domande di ricostituzione della prestazione.
Si attende, infine, la circolare operativa che l’INPS dovrà pubblicare per
fornire le istruzioni applicative. Nel frattempo, resta attivo il supporto
degli uffici sindacali per ogni necessità.
Questa pronuncia rappresenta un’importante garanzia di tutela economica per
molte persone in condizioni di fragilità, suggerendo che il sistema
contributivo, per essere equo, deve prevedere correttivi che consentano
condizioni di vita dignitose anche a chi si trova in situazioni di svantaggio e
bisogno.
Fonte: Fnp Cisl