lo scorso 30 dicembre 2025 è stato pubblicato il testo di conversione
in legge, n.198 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha
registrato alcune modifiche e integrazioni nel corso dell’iter
parlamentare. Pur essendo principalmente incentrato sul tema della
prevenzione, promozione della salute e sicurezza sul lavoro e sulle
misure di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, vanno
evidenziati anche due articoli che esulano dalla tematica principale per
concentrarsi sull’allargamento delle funzionalità del SIISL (art. 14) e
su misure per favorire l'assunzione di lavoratori disabili (art.14-bis,
aggiunto in fase di conversione in legge).
Prevista l’entrata in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU
n.301), da oggi 31 dicembre 2025 sarà ufficialmente normativa vigente.
Salute e sicurezza sul lavoro
Il decreto, su cui la CISL è stata audita, consegnando ampia memoria
alle commissioni parlamentari con svariati punti di attenzione e di
proposta emendativa, interviene su diversi aspetti in tema di salute e
sicurezza sul lavoro, tra cui anche puntuali e rilevanti modifiche e
integrazioni al testo del dlgs. 81 del 2008 s.m.
Nel testo approvato riscontriamo molti interventi orientati nella
giusta direzione, quale la prosecuzione del programma avviato da tempo
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare per
quanto concerne la promozione e sviluppo della “cultura della salute e
sicurezza sul lavoro” – con particolare attenzione alla valorizzazione
dei supporti digitali – mediante l’utilizzo delle riserve economiche
dell’INAIL. Tra tali iniziative, di rilievo il sostegno rivolto alle
micro, piccole e medie imprese per l'acquisto e l'adozione di DPI
caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti;
l’attenzione rivolta agli interventi in ambito di percorsi di
istruzione, anche professionale, come anche di incremento della
formazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
aziendali, territoriali e di sito produttivo.
Confermato l’impegno, per il prossimo triennio, della prosecuzione
costante e graduale di interventi volti alla concretizzazione del piano
assunzionale degli organi di controllo e vigilanza, a partire dal
potenziamento delle unità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del
Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Un organico rafforzato
che sarà impiegato prioritariamente negli interventi di presidio dei
contesti lavorativi, a partire da quelli più a rischio, con particolare
attenzione alle realtà dove operano soprattutto aziende in appalto e
subappalto.
Utile, in tal senso, tra le novità del testo legislativo, in avvio
per i soli cantieri edili, ma con impegno di esportare il sistema in
altri settori a rischio, l’obbligo a carico dei datori di lavoro di
fornire ai propri occupati non solo il tesserino identificativo (già
previsto dalla normativa vigente), ma un vero e proprio badge, anche
digitale, connesso con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per
l’Inclusione Sociale e Lavorativa), finalizzato al tracciamento degli
occupati in relazione al rapporto di lavoro e allo svolgimento della
prestazione lavorativa. Intervento che si innesta nel processo di
implementazione del modello della Patente a crediti, che prosegue
fattivamente ed efficacemente la sua funzione di strumento di
qualificazione delle imprese. Di rilievo, a tale riguardo, le modifiche
introdotte nei termini di un maggior rigore sanzionatorio e di un più
diretto e immediato tracciamento delle situazioni di illecito. Sul
punto, quale importante novità si segnala la modifica apportata al testo
dell’All. I-bis del dlgs 81 del 2008 s.m., con riflesso sul decreto
ministeriale n.132 del 2024 (regolativo dello strumento della Patente a
crediti), avendo disposto la decurtazione dei crediti direttamente
all’atto della notifica del verbale di accertamento della violazione in
tema di lavoro nero, da parte degli organi di vigilanza preposti
(anziché a seguito di provvedimenti definitivi, quali ad esempio, le
sentenze passate in giudicato).
Registriamo positivamente l’accoglimento riservato ad alcune delle
nostre proposte, tra cui: l’introduzione, per la prima volta, del tema
delle molestie e violenza sul lavoro nel dlgs 81 del 2008,
riconoscendole come veri e propri rischi lavorativi da prevenire;
l’importanza della procedura di rilevazione nelle aziende dei “near
miss”; il rimando alla contrattazione collettiva nazionale per la
definizione dei percorsi di aggiornamento periodico della formazione
prevenzionale degli occupati nelle aziende con meno di 15 lavoratori; la
copertura assicurativa per gli studenti nel tragitto dalla propria
abitazione al luogo di svolgimento dei percorsi di “formazione
scuola-lavoro” (da settembre così ri-denominati i PCTO, già alternanza
scuola-lavoro – pur facendo mancare, sul punto, l’esplicito riferimento
alle diverse altre tipologie di percorsi, come per l’IeFP); la
consultazione resa gratuita delle norme UNI (riferite ai temi della
salute e sicurezza sul lavoro),
Non possiamo tuttavia non rilevare
alcune mancanze nel decreto, fatte oggetto di nostre specifiche
richieste poste sia al tavolo ministeriale di confronto permanente che
in audizione parlamentare.
Tra queste il rispetto del precetto
normativo disposto nel dlgs 81 del 2008 s.m. (disatteso dall’Accordo
Stato-Regioni) che prevede per i preposti la formazione da svolgersi
esclusivamente in aula, il necessario aggiornamento delle tabelle INAIL
riferite al danno biologico e l’urgente evidenza di introdurre nel testo
dell’art.42 del dlgs 81 del 2008 l’istituto dell’“accomodamento
ragionevole”, quale forma di dovuta tutela per le persone con disabilità
(anche di più lieve gravità, come per l’inidoneità, ancor più alla luce
dell’evoluzione normativa intervenuta, di recente, sul tema).
Di indubbio rilievo, in particolare per la valenza etica e sociale
del provvedimento, si evidenzia l’erogazione prevista, sempre a carico
INAIL, a partire dall’anno 2026, di borse di studio destinate ai
superstiti in età scolare di deceduti per infortunio sul lavoro o per
malattie professionali, in aggiunta alle prestazioni già riconosciute.
Altrettanto valore lo si riscontra nell’attenzione posta, oltre al
contrasto del fenomeno infortunistico, alla promozione della salute,
considerata l’integrazione prevista al testo del dlgs 81 del 2008 s.m.
(in specifico, all’art.25), in merito alla prevenzione oncologica, da
attuare con interventi di informazione rivolti agli occupati nell’ambito
di azioni di promozione e adesione a programmi di screening oncologici.
Nel quadro positivo complessivamente delineato segnaliamo, pur
tuttavia, una distonia evidente introdotta durante l’iter parlamentare,
all’art.1-bis, il quale dispone che negli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione
obbligatoria previa all’adibizione allo svolgimento della mansione si
conclude entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o
dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro. Basando le ragioni del provvedimento su di un assunto smentito
permanentemente dai dati INAIL, considerato che in tali settori e ambiti
lavorativi, pur classificati secondo i codici ATECO a livello basso di
rischio, è molto elevato il numero di infortuni, compresi i decessi
(oltre al dover considerare che per le precarie condizioni di lavoro e
l’alto tasso di irregolarità molti eventi non vengono denunciati), avere
disposto una finestra temporale così ampia equivale alla possibilità
di contravvenire, da parte del datore di lavoro, all’obbligo di
formazione, soprattutto considerando la tipologia di contratti, la breve
durata delle prestazioni, l’elevato ricambio del personale, ma
soprattutto il frequente utilizzo di contratti di somministrazione di
lavoro.
Tornando alla valutazione complessivamente positiva, è rilevante
registrare il pieno coinvolgimento delle Parti sociali (comparativamente
più rappresentative sul livello nazionale) nei diversi ambiti sui quali
sono previsti prossimi necessari interventi regolativi, per i quali
vengono indicate precise scadenze temporali. A tale riguardo, avviandosi
un serrato calendario di lavoro, si evidenziano, tra le azioni più
significative e urgenti pianificate nel nuovo testo legislativo:
-
l’individuazione degli ambiti di attività a rischio più elevato, dove
operano maggiormente aziende in regime di appalto e subappalto, nei
quali disporre l’obbligo a carico dei datori di lavoro di dotare il
proprio personale di tessera di riconoscimento;
- la
programmazione di iniziative volte in particolare ai settori delle
costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta
incidenza di rischio, oltre ad incrementare la formazione degli
RLS/RLST/RLSSP, dei diversi settori produttivi, sulla base di mirati
piani formativi;
- la definizione dei criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione;
- la rivisitazione delle regole di accertamento riferite alla tossicodipendenza e alcol dipendenza;
-
l’elaborazione di linee guida per la rilevazione dei mancati
infortuni (near miss) nelle imprese con più di quindici occupati.
Rileviamo pertanto un pieno riscontro positivo da parte ministeriale e
delle istituzioni sul perseguire la via - proposta da sempre da parte
della CISL - di un permanente confronto con le Parti sociali, sui temi
della prevenzione e delle tutele in tema di salute e sicurezza sul
lavoro, ancor più dovendo costantemente registrare eventi a carattere
infortunistico e, al contempo, un aumento delle denunce di malattia
professionale. Nel rinnovare il nostro impegno alla costruzione di un
sistema che faccia dell’azione tripartita e partecipata la modalità
primaria per contrastare il fenomeno degli accadimenti per causa
lavorativa, siamo disponibili per ogni richiesta di ulteriore
approfondimento.
Piattaforma SIISL
L’art. 14 dispone che dal 1° aprile 2026:
- i datori di lavoro
privati che chiedono benefici contributivi a carico delle risorse
pubbliche hanno l’obbligo, per l'assunzione di personale, di pubblicare
la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. Ovviamente ai fini
del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di
lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro;
- le comunicazioni obbligatorie relative ad
accensione e cessazione dei rapporti di lavoro possono essere effettuate
dai datori di lavoro anche tramite il sistema SIISL;
- le Agenzie
per il Lavoro sono tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le
posizioni di lavoro che gestiscono e possono accedere alla piattaforma
SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni
lavorative pubblicate;
Si prevede che il SIISL verifichi i dati
autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed
esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore
di lavoro che lo assume. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le parti sociali comparativamente più
rappresentative e la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le
modalità attuative.
Infine l’articolo dispone che i lavoratori
stranieri inseriti in attività di istruzione e di formazione
professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
iscritti al SIISL. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono individuate le
modalità attuative.
Valutiamo positivamente il progressivo allargamento delle
funzionalità del SIISL che dopo una prima fase deve ora diventare, come
anticipato dal Ministero del Lavoro in fase di presentazione, strumento
completo rispetto all’incontro domanda offerta di lavoro, ma anche il
mezzo per una più generale raccolta di dati da interfacciare con l’Inps e
l’Inail per ottimizzare al meglio tutte le funzioni di intelligence,
relative anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché con l’INL per
il contrasto al lavoro sommerso.
Inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità
Art. 14 bis
La
conversione del DL è l’occasione per inserire ex novo un art.14-bis che
interviene per modificare l’istituto di due delle tipologie di
Convenzione esistenti, e in particolare:
- si interviene sulle
“Convenzioni di inserimento lavorativo“ disciplinate dall’art.12-bis
della legge n.68/99, usate molto raramente sin dalla loro istituzione
nel 2007:
o Estendendo la possibilità di stipulare la Convenzione
per il 60% (non più 10%) della quota di riserva (obbligo di assunzione
di persone con disabilità), comunque esclusivamente a copertura
dell’obbligo;
o Definendo un contesto giuridico alla possibilità
di distacco della persona con disabilità da parte del “soggetto
destinatario” verso un altro soggetto, al fine di realizzare la commessa
di lavoro;
o Estendendo la qualifica di “soggetti destinatari” -
oltre alle cooperative sociali di tipo a e b, alle imprese sociali e
alle imprese non soggette agli obblighi ex legge n.68 del 1999 – anche
agli enti di Terzo settore non commerciali (ex art.79 comma 5 codice
Terzo settore) e alle società benefit (ex art.1 comma 376 della legge
208/2015).
- si interviene sulle “Convenzioni” ex art.14 del d.lgs. n.276 del 2003, le maggiormente usate:
o
Estendendo la possibilità di stipulare “Convenzioni Quadro” e di
essere destinatari delle commesse anche agli enti di Terzo settore non
commerciali e alle società benefit, anche ai fini della copertura della
quota di riserva della legge n.68/99.
L’intento di rinnovare
l’istituto delle Convenzioni per rilanciarne l’utilizzo, nel perimetro
delle garanzie esistenti, e accogliere alcune buone prassi nei territori
relativi alla disciplina del “distacco”, appare del tutto condivisibile
e, peraltro, in linea con le previsioni del Piano di azione
recentemente approvato nell’Osservatorio Nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità. L’elemento da valutare con maggior pregio è
senz’altro che con queste modifiche viene anche formalmente restituito
un riconoscimento e ruolo ai servizi per il collocamento mirato in
relazione alla selezione e accompagnamento degli inserimenti.
Rileviamo
d’altro canto qualche perplessità nell’estensione della qualifica di
soggetti destinatari e di sottoscrittori delle Convenzioni Quadro non
solamente agli enti di Terzo Settore non commerciali, ma anche alle
società benefit, che formalmente non offrono pari garanzie di
inclusività rispetto alla cooperazione sociale di tipo B. Ulteriore
perplessità è riservata all’incremento al 60% della possibilità di
assolvimento dell’obbligo, senza che tale previsione sia stata discussa
in un tavolo con le rappresentanze del partenariato socio-economico, che
chiediamo da tempo. Il rischio è, infatti, che la sommatoria delle
diverse previsioni possa consentire l’assolvimento degli obblighi in
modalità che spostino interamente gli inserimenti al di fuori delle
attività dell’impresa soggetta all’obbligo, mentre è chiaramente
importante che gli ambienti di lavoro vedano la presenza anche di
lavoratori con disabilità e evolvano nella direzione dell’accessibilità
universale.