Conversione in legge del DL 159/25 su sicurezza sul lavoro, SIISL e inserimento lavorativo disabili

Conversione in legge del DL 159/25 su sicurezza sul lavoro, SIISL e inserimento lavorativo disabili

06/01/2026



lo scorso 30 dicembre 2025 è stato pubblicato il testo di conversione in legge, n.198 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha registrato alcune modifiche e integrazioni nel corso dell’iter parlamentare. Pur essendo principalmente incentrato sul tema della prevenzione, promozione della salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, vanno evidenziati anche due articoli che esulano dalla tematica principale per concentrarsi sull’allargamento delle funzionalità del SIISL (art. 14) e su misure per favorire l'assunzione di lavoratori disabili (art.14-bis, aggiunto in fase di conversione in legge).
Prevista l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU n.301), da oggi 31 dicembre 2025 sarà ufficialmente normativa vigente. 


Salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto, su cui la CISL è stata audita, consegnando ampia memoria alle commissioni parlamentari con svariati punti di attenzione e di proposta emendativa, interviene su diversi aspetti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui anche puntuali e rilevanti modifiche e integrazioni al testo del dlgs. 81 del 2008 s.m.

Nel testo approvato riscontriamo molti interventi orientati nella giusta direzione, quale la prosecuzione del programma avviato da tempo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare per quanto concerne la promozione e sviluppo della “cultura della salute e sicurezza sul lavoro” – con particolare attenzione alla valorizzazione dei supporti digitali – mediante l’utilizzo delle riserve economiche dell’INAIL. Tra tali iniziative, di rilievo il sostegno rivolto alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto e l'adozione di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti; l’attenzione rivolta agli interventi in ambito di percorsi di istruzione, anche professionale, come anche di incremento della formazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendali, territoriali e di sito produttivo. 

Confermato l’impegno, per il prossimo triennio, della prosecuzione costante e graduale di interventi volti alla concretizzazione del piano assunzionale degli organi di controllo e vigilanza, a partire dal potenziamento delle unità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Un organico rafforzato che sarà impiegato prioritariamente negli interventi di presidio dei contesti lavorativi, a partire da quelli più a rischio, con particolare attenzione alle realtà dove operano soprattutto aziende in appalto e subappalto. 

Utile, in tal senso, tra le novità del testo legislativo, in avvio per i soli cantieri edili, ma con impegno di esportare il sistema in altri settori a rischio, l’obbligo a carico dei datori di lavoro di fornire ai propri occupati non solo il tesserino identificativo (già previsto dalla normativa vigente), ma un vero e proprio badge, anche digitale, connesso con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), finalizzato al tracciamento degli occupati in relazione al rapporto di lavoro e allo svolgimento della prestazione lavorativa. Intervento che si innesta nel processo di implementazione del modello della Patente a crediti, che prosegue fattivamente ed efficacemente la sua funzione di strumento di qualificazione delle imprese. Di rilievo, a tale riguardo, le modifiche introdotte nei termini di un maggior rigore sanzionatorio e di un più diretto e immediato tracciamento delle situazioni di illecito. Sul punto, quale importante novità si segnala la modifica apportata al testo dell’All. I-bis del dlgs 81 del 2008 s.m., con riflesso sul decreto ministeriale n.132 del 2024 (regolativo dello strumento della Patente a crediti), avendo disposto la decurtazione dei crediti direttamente all’atto della notifica del verbale di accertamento della violazione in tema di lavoro nero, da parte degli organi di vigilanza preposti (anziché a seguito di provvedimenti definitivi, quali ad esempio, le sentenze passate in giudicato).

Registriamo positivamente l’accoglimento riservato ad alcune delle nostre proposte, tra cui: l’introduzione, per la prima volta, del tema delle molestie e violenza sul lavoro nel dlgs 81 del 2008, riconoscendole come veri e propri rischi lavorativi da prevenire; l’importanza della procedura di rilevazione nelle aziende dei “near miss”; il rimando alla contrattazione collettiva nazionale per la definizione dei percorsi di aggiornamento periodico della formazione prevenzionale degli occupati nelle aziende con meno di 15 lavoratori; la copertura assicurativa per gli studenti nel tragitto dalla propria abitazione al luogo di svolgimento dei percorsi di “formazione scuola-lavoro” (da settembre così ri-denominati i PCTO, già alternanza scuola-lavoro – pur facendo mancare, sul punto, l’esplicito riferimento alle diverse altre tipologie di percorsi, come per l’IeFP); la consultazione resa gratuita delle norme UNI (riferite ai temi della salute e sicurezza sul lavoro), 
Non possiamo tuttavia non rilevare alcune mancanze nel decreto, fatte oggetto di nostre specifiche richieste poste sia al tavolo ministeriale di confronto permanente che in audizione parlamentare. 
Tra queste il rispetto del precetto normativo disposto nel dlgs 81 del 2008 s.m. (disatteso dall’Accordo Stato-Regioni) che prevede per i preposti la formazione da svolgersi esclusivamente in aula, il necessario aggiornamento delle tabelle INAIL riferite al danno biologico e l’urgente evidenza di introdurre nel testo dell’art.42 del dlgs 81 del 2008 l’istituto dell’“accomodamento ragionevole”, quale forma di dovuta tutela per le persone con disabilità (anche di più lieve gravità, come per l’inidoneità, ancor più alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta, di recente, sul tema).

Di indubbio rilievo, in particolare per la valenza etica e sociale del provvedimento, si evidenzia l’erogazione prevista, sempre a carico INAIL, a partire dall’anno 2026, di borse di studio destinate ai superstiti in età scolare di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, in aggiunta alle prestazioni già riconosciute. 

Altrettanto valore lo si riscontra nell’attenzione posta, oltre al contrasto del fenomeno infortunistico, alla promozione della salute, considerata l’integrazione prevista al testo del dlgs 81 del 2008 s.m. (in specifico, all’art.25), in merito alla prevenzione oncologica, da attuare con interventi di informazione rivolti agli occupati nell’ambito di azioni di promozione e adesione a programmi di screening oncologici.

Nel quadro positivo complessivamente delineato segnaliamo, pur tuttavia, una distonia evidente introdotta durante l’iter parlamentare, all’art.1-bis, il quale dispone che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione obbligatoria previa all’adibizione allo svolgimento della mansione si conclude entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. Basando le ragioni del provvedimento su di un assunto smentito permanentemente dai dati INAIL, considerato che in tali settori e ambiti lavorativi, pur classificati secondo i codici ATECO a livello basso di rischio, è molto elevato il numero di infortuni, compresi i decessi (oltre al dover considerare che per le precarie condizioni di lavoro e l’alto tasso di irregolarità molti eventi non vengono denunciati), avere disposto una finestra temporale così ampia equivale alla possibilità  di contravvenire, da parte del datore di lavoro, all’obbligo di formazione, soprattutto considerando la tipologia di contratti, la breve durata delle prestazioni, l’elevato ricambio del personale, ma soprattutto il frequente utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro.

Tornando alla valutazione complessivamente positiva, è rilevante registrare il pieno coinvolgimento delle Parti sociali (comparativamente più rappresentative sul livello nazionale) nei diversi ambiti sui quali sono previsti prossimi necessari interventi regolativi, per i quali vengono indicate precise scadenze temporali. A tale riguardo, avviandosi un serrato calendario di lavoro, si evidenziano, tra le azioni più significative e urgenti pianificate nel nuovo testo legislativo:
-    l’individuazione degli ambiti di attività a rischio più elevato, dove operano maggiormente aziende in regime di appalto e subappalto, nei quali disporre l’obbligo a carico dei datori di lavoro di dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento;
-    la programmazione di iniziative volte in particolare ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza di rischio, oltre ad incrementare la formazione degli RLS/RLST/RLSSP, dei diversi settori produttivi, sulla base di mirati piani formativi;
-    la definizione dei criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione;
-    la rivisitazione delle regole di accertamento riferite alla tossicodipendenza e alcol dipendenza;
-    l’elaborazione di linee guida per la rilevazione dei mancati infortuni (near miss) nelle imprese con più di quindici occupati.

Rileviamo pertanto un pieno riscontro positivo da parte ministeriale e delle istituzioni sul perseguire la via - proposta da sempre da parte della CISL -  di un permanente confronto con le Parti sociali, sui temi della prevenzione e delle tutele in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ancor più dovendo costantemente registrare eventi a carattere infortunistico e, al contempo, un aumento delle denunce di malattia professionale. Nel rinnovare il nostro impegno alla costruzione di un sistema che faccia dell’azione tripartita e partecipata la modalità primaria per contrastare il fenomeno degli accadimenti per causa lavorativa, siamo disponibili per ogni richiesta di ulteriore approfondimento.

Piattaforma SIISL 

L’art. 14 dispone che dal 1° aprile 2026:
- i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi a carico delle risorse pubbliche hanno l’obbligo, per l'assunzione di personale, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL. Ovviamente ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le comunicazioni obbligatorie relative ad accensione e cessazione dei rapporti di lavoro possono essere effettuate dai datori di lavoro anche tramite il sistema SIISL;
- le Agenzie per il Lavoro sono tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate;
Si prevede che il SIISL verifichi i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative e la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le modalità attuative.
Infine l’articolo dispone che i lavoratori stranieri inseriti in attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritti al SIISL. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono individuate le modalità attuative.

Valutiamo positivamente il progressivo allargamento delle funzionalità del SIISL che dopo una prima fase deve ora diventare, come anticipato dal Ministero del Lavoro in fase di presentazione, strumento completo rispetto all’incontro domanda offerta di lavoro,  ma anche il mezzo per una più generale raccolta di dati da interfacciare con l’Inps e l’Inail per ottimizzare al meglio tutte le funzioni di intelligence, relative anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché con l’INL per il contrasto al lavoro sommerso.

Inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità
Art. 14 bis
La conversione del DL è l’occasione per inserire ex novo un art.14-bis che interviene per modificare l’istituto di due delle tipologie di Convenzione esistenti, e in particolare:
-    si interviene sulle “Convenzioni di inserimento lavorativo“ disciplinate dall’art.12-bis della legge n.68/99, usate molto raramente sin dalla loro istituzione nel 2007:
o    Estendendo la possibilità di stipulare la Convenzione per il 60% (non più 10%) della quota di riserva (obbligo di assunzione di persone con disabilità), comunque esclusivamente a copertura dell’obbligo;
o    Definendo un contesto giuridico alla possibilità di distacco della persona con disabilità da parte del “soggetto destinatario” verso un altro soggetto, al fine di realizzare la commessa di lavoro;
o    Estendendo la qualifica di “soggetti destinatari” - oltre alle cooperative sociali di tipo a e b, alle imprese sociali e alle imprese non soggette agli obblighi ex legge n.68 del 1999 – anche agli enti di Terzo settore non commerciali (ex art.79 comma 5 codice Terzo settore) e alle società benefit (ex art.1 comma 376 della legge 208/2015).
-    si interviene sulle “Convenzioni” ex art.14 del d.lgs. n.276 del 2003, le maggiormente usate:
o    Estendendo la possibilità di stipulare “Convenzioni Quadro” e di essere destinatari delle commesse anche agli enti di Terzo settore non commerciali e alle società benefit, anche ai fini della copertura della quota di riserva della legge n.68/99.
L’intento di rinnovare l’istituto delle Convenzioni per rilanciarne l’utilizzo, nel perimetro delle garanzie esistenti, e accogliere alcune buone prassi nei territori relativi alla disciplina del “distacco”, appare del tutto condivisibile e, peraltro, in linea con le previsioni del Piano di azione recentemente approvato nell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L’elemento da valutare con maggior pregio è senz’altro che con queste modifiche viene anche formalmente restituito un riconoscimento e ruolo ai servizi per il collocamento mirato in relazione alla selezione e accompagnamento degli inserimenti. 
Rileviamo d’altro canto qualche perplessità nell’estensione della qualifica di soggetti destinatari e di sottoscrittori delle Convenzioni Quadro non solamente agli enti di Terzo Settore non commerciali, ma anche alle società benefit, che formalmente non offrono pari garanzie di inclusività rispetto alla cooperazione sociale di tipo B. Ulteriore perplessità è riservata all’incremento al 60% della possibilità di assolvimento dell’obbligo, senza che tale previsione sia stata discussa in un tavolo con le rappresentanze del partenariato socio-economico, che chiediamo da tempo. Il rischio è, infatti, che la sommatoria delle diverse previsioni possa consentire l’assolvimento degli obblighi in modalità che spostino interamente gli inserimenti al di fuori delle attività dell’impresa soggetta all’obbligo, mentre è chiaramente importante che gli ambienti di lavoro vedano la presenza anche di lavoratori con disabilità e evolvano nella direzione dell’accessibilità universale.



Fonte: Cisl