Pensioni di dicembre: tutte le voci che aumentano l'importo del cedolino

Pensioni di dicembre: tutte le voci che aumentano l'importo del cedolino

28/11/2025



Lunedì 1° dicembre è stato il primo giorno bancabile del mese per il pagamento delle prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, accreditate presso Poste Italiane e Istituti bancari.

Di seguito, le novità presenti sul cedolino della pensione di dicembre 2025.

Oltre al rateo mensile della pensione:

Ø  i pensionati riceveranno la tredicesima mensilità, una mensilità aggiuntiva che spetta ai titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità o anticipata, di pensione di invalidità e di assegno sociale;

Ø  insieme alla tredicesima mensilità, alcuni pensionati riceveranno anche l’importo aggiuntivo di 154 euro e 94 centesimi. Si tratta dei pensionati c.d. incapienti, ossia di coloro che non versando nulla al fisco non possono usufruire degli sgravi fiscali. 

Per avere diritto al beneficio:

·         l’importo complessivo annuo della pensione deve essere pari o inferiore a quello del trattamento minimo INPS in vigore (€ 7.844,20, nel 2025);

·         se il pensionato è solo, il reddito IRPEF, comprensivo della pensione, non deve superare il limite di € 11.766,30, nel 2025;

·         se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF, comprensivo della pensione, non deve superare il limite di € 23.532,60 nel 2025.

Il pagamento della prestazione viene effettuato dall’INPS in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

È, infine, posta in pagamento la Quattordicesima mensilità a favore dei titolari di pensione da lavoro dipendente e autonomo con 64 anni compiuti a partire dal mese di agosto di quest’anno o che siano diventati titolari nel corso del 2025. I beneficiari devono, altresì, rientrare in specifici requisiti contributivi e reddituali personali.

Anche in questo caso, il pagamento viene effettuato d’ufficio dall’INPS in via provvisoria, in attesa della successiva verifica sulla base dei dati reddituali a consuntivo. Chi non riceve la “Quattordicesima mensilità” ma ritiene di averne diritto può presentare all’INPS, tramite il Patronato INAS-CISL, una specifica domanda di ricostituzione online della pensione, denominata Ricostituzione reddituale per Quattordicesima.

Vi segnaliamo che, con la rata di dicembre, alcune pensioni interessate alla verifica delle prestazioni collegate al reddito relativo all’anno 2023, avviata a livello centrale dall’INPS nei mesi di ottobre e novembre, potrebbero subire dei conguagli a credito e/o a debito con contestuale variazione de loro importo, in aumento o in diminuzione.  Per le posizioni a credito è stato predisposto il mod. TE08, disponibile nel cassetto previdenziale del pensionato. Diversamente, ai pensionati a cui è stato accertato un debito il modello in parola sarà inviato.

 

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2025 (redditi 2024)

Proseguono da parte dell’INPS le operazioni di conguaglio da modello 730/2025 per i pensionati che hanno scelto l’Istituto previdenziale come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti all’Istituto previdenziale dall’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, sul rateo di pensione di novembre si procede:

      al rimborso dell’importo a credito del pensionato;

      alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del pensionato.


Trattenute fiscali:

      trattenuta mensile IRPEF, in base alle aliquote in vigore;

 

STOP!  invece:

              alle trattenute delle addizionali IRPEF regionali e comunali a saldo, relative all’ anno 2024. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali sono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono;

              all’acconto dell’addizionale IRPEF comunale 2025, trattenuto da marzo a novembre dell’anno in corso;

           all’eventuale conguaglio IRPEF 2024, anch’esso pagato fino a novembre per i soli pensionati con un reddito annuo di pensione fino a 18mila euro e con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro.

 

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2025.

Non subiscono trattenute fiscali:

      le prestazioni di invalidità civile;

      le pensioni o gli assegni sociali;

     le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

 

Fonte: pensionati.cisl.it