28/11/2025
Lunedì 1° dicembre è stato il primo giorno bancabile del mese per il pagamento
delle prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, accreditate
presso Poste Italiane e Istituti bancari.
Di seguito, le novità presenti
sul cedolino della pensione di dicembre 2025.
Oltre al rateo mensile della
pensione:
Ø i pensionati riceveranno la tredicesima mensilità, una
mensilità aggiuntiva che spetta ai titolari di pensione di vecchiaia, di
pensione di anzianità o anticipata, di pensione di invalidità e di assegno sociale;
Ø insieme alla tredicesima mensilità, alcuni pensionati riceveranno
anche l’importo aggiuntivo di 154 euro e 94 centesimi. Si tratta dei
pensionati c.d. incapienti, ossia di coloro che non versando nulla al fisco non
possono usufruire degli sgravi fiscali.
Per avere diritto al
beneficio:
·
l’importo
complessivo annuo della pensione deve
essere pari o inferiore a quello del trattamento minimo INPS in vigore (€
7.844,20, nel 2025);
·
se il pensionato è
solo, il reddito IRPEF, comprensivo della pensione, non deve
superare il limite di € 11.766,30, nel 2025;
·
se il pensionato è
coniugato, il reddito IRPEF, comprensivo della pensione, non deve
superare il limite di € 23.532,60 nel 2025.
Il pagamento della prestazione
viene effettuato dall’INPS in via provvisoria a livello centrale, in attesa
della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati
reddituali.
È, infine, posta in pagamento la
Quattordicesima mensilità a favore dei titolari di pensione da lavoro
dipendente e autonomo con 64 anni compiuti a partire dal mese di agosto di
quest’anno o che siano diventati titolari nel corso del 2025. I beneficiari
devono, altresì, rientrare in specifici requisiti contributivi e reddituali
personali.
Anche in questo caso, il
pagamento viene effettuato d’ufficio dall’INPS in via provvisoria, in attesa
della successiva verifica sulla base dei dati reddituali a consuntivo. Chi
non riceve la “Quattordicesima mensilità” ma ritiene di averne diritto può
presentare all’INPS, tramite il Patronato INAS-CISL, una specifica domanda di
ricostituzione online della pensione, denominata “Ricostituzione
reddituale per Quattordicesima”.
Vi segnaliamo che, con la rata
di dicembre, alcune pensioni interessate alla verifica delle
prestazioni collegate al reddito relativo all’anno 2023, avviata a livello
centrale dall’INPS nei mesi di ottobre e novembre, potrebbero subire dei
conguagli a credito e/o a debito con contestuale variazione de loro importo, in
aumento o in diminuzione. Per le
posizioni a credito è stato predisposto il mod. TE08, disponibile nel cassetto
previdenziale del pensionato. Diversamente, ai pensionati a cui è stato
accertato un debito il modello in parola sarà inviato.
Assistenza fiscale: conguagli
da modello 730/2025 (redditi 2024)
Proseguono da parte dell’INPS le
operazioni di conguaglio da modello 730/2025 per i pensionati che hanno scelto
l’Istituto previdenziale come sostituto di imposta e i cui flussi siano
pervenuti all’Istituto previdenziale dall’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, sul rateo di
pensione di novembre si procede:
•
al rimborso dell’importo
a credito del pensionato;
•
alla trattenuta,
in caso di conguaglio a debito del pensionato.
Trattenute fiscali:
•
trattenuta mensile
IRPEF, in base alle aliquote in vigore;
STOP! invece:
•
alle trattenute delle
addizionali IRPEF regionali e comunali a saldo, relative all’ anno 2024. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali sono
recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui
si riferiscono;
•
all’acconto
dell’addizionale IRPEF comunale 2025,
trattenuto da marzo a novembre dell’anno in corso;
•
all’eventuale
conguaglio IRPEF 2024, anch’esso pagato fino a
novembre per i soli pensionati con un reddito annuo di pensione fino a 18mila
euro e con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro.
Le somme
conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2025.
Non subiscono trattenute fiscali:
•
le prestazioni di
invalidità civile;
•
le pensioni o gli
assegni sociali;
• le prestazioni non
assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per
residenza estera, vittime del terrorismo).
Fonte: pensionati.cisl.it